‘TIM’ multata per l’operato di alcuni ‘call center’ abusivi

Il procedimento ha tratto origine da numerosi reclami e segnalazioni relativi a chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di ‘TIM’ (circa settemila solo nel 2025) mediante numerazioni non censite al ‘Registro degli operatori di comunicazione’ o alterate, spesso dirette a utenze iscritte al ‘Registro pubblico delle opposizioni’

‘TIM’ multata per l’operato di alcuni ‘call center’ abusivi

‘Conto salato’ per ‘TIM’, destinataria di una multa da 9milioni e 500mila euro decisa dal ‘Garante per la privacy’ (provvedimento del 23 luglio 2026), a fronte di numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing, con consensi acquisiti illecitamente, inadeguati controlli sulla filiera e ostacoli all’esercizio dei diritti degli utenti.
Sotto la lente dal ‘Garante’ è finito l’operato di alcuni ‘call center’ abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale, per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato ‘TIM’.
Il procedimento ha tratto origine da numerosi reclami e segnalazioni relativi a chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di ‘TIM’ (circa settemila solo nel 2025) mediante numerazioni non censite al ‘Registro degli operatori di comunicazione’ o alterate, spesso dirette a utenze iscritte al ‘Registro pubblico delle opposizioni’.
Gli accertamenti istruttori e le attività ispettive hanno permesso al ‘Garante’ di mettere in luce lo schema illecito con cui le agenzie operavano: ricezione di chiamate indesiderate su utenze regolarmente iscritte al ‘Registro pubblico delle opposizioni’ da parte di operatori telefonici che, camuffando il numero chiamante, propongono l’attivazione di offerte o servizi ‘TIM’; invio ai clienti interessati, tramite ‘SMS’, di un link ipertestuale collegato a una pagina web di un partner ufficiale della rete di vendita ‘TIM’, contenente un modulo che l’utente è invitato a compilare per formulare un’autonoma richiesta di ricontatto (cosiddetta ‘lead’); successivo ricontatto dell’interessato – sulla base della richiesta (fittizia) generata tramite il web – da parte del ‘call center’, questa volta mediante una numerazione regolarmente iscritta al ‘Registro degli operatori di comunicazione’, al fine di generare un flusso telefonico apparentemente lecito e un processo di contrattualizzazione formalmente regolare.
Il ‘Garante’ ha ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte dall’azienda. Ciò perché l’adesione a un codice di condotta, ha ribadito il ‘Garante’, non esonera il titolare del trattamento dall’obbligo di vigilare sull’operato dei propri partner e di verificare l’effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo l’intera filiera del telemarketing.
Il ‘Garante’ ha inoltre accertato la sistematica inosservanza, da parte di ‘TIM’, degli obblighi in materia di esercizio dei diritti degli interessati, per omesso o tardivo riscontro alle istanze di accesso, cancellazione e opposizione, nonché per l’adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e, in alcuni casi, non funzionanti.
Oltre al pagamento della sanzione, l’azienda dovrà introdurre correttivi nella procedura di generazione delle ‘lead’, rafforzare i controlli e la vigilanza sulla rete di vendita e adeguare le procedure di esercizio dei diritti.

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