Protezione per lo straniero: come valutare lo sforzo per l’inserimento nel Paese

Un lungo soggiorno sul territorio nazionale non accompagnato da altri indici di integrazione socio-lavorativa armonica con le regole del vivere civile non può comportare automaticamente il riconoscimento della protezione

Protezione per lo straniero: come valutare lo sforzo per l’inserimento nel Paese

A fronte della richiesta di protezione presentata in Italia da un cittadino extracomunitario, l’apprezzabile sforzo di inserimento dello straniero nel Paese deve essere valutato anche in proporzione al tempo che il soggetto ha avuto a disposizione, e tenendo conto che il tempo di per sé non produce l’effetto della integrazione sociale. Pertanto, un lungo soggiorno sul territorio nazionale non accompagnato da altri indici di integrazione socio-lavorativa armonica con le regole del vivere civile non può comportare automaticamente il riconoscimento della protezione, così come un soggiorno (relativamente) breve non è di per sé ragione per escludere che, operando un giudizio comparativo tra il grado di integrazione sul territorio e le condizioni del Pase di origine, si possa ritenere l’allontanamento lesivo dei diritti fondamentali dello straniero.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 17852 del 4 giugno 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame la posizione di un uomo originario del Pakistan, posizione che dovrà essere valutata nuovamente in Tribunale.
Messa in discussione, difatti, dalla Cassazione il precedente giudizio emesso dal giudice del Tribunale, il quale aveva escluso la protezione speciale ritenendo a tal fine insufficiente la documentazione prodotta dallo straniero e rilevando che il periodo trascorso in Italia non è risultato sufficientemente esteso per configurare un radicamento profondo e consolidato e che egli non ha una situazione abitativa autonoma perché vive presso un ‘Centro di accoglienza’ e che i contratti di lavoro depositato sono a tempo determinato e coprono un arco temporale limitato e quindi la sua situazione lavorativa appare caratterizzata da precarietà e instabilità, senza dimenticare, poi la mancanza di familiari in Italia e l’assenza di condizioni di vulnerabilità personale.
Chiare le osservazioni critiche dei magistrati di Cassazione: il Tribunale ha esaminato la situazione dello straniero in maniera atomistica ed ha, da un lato, sminuito l’importanza dei suoi contratti di lavoro, perché a tempo determinato e relativi a pochi mesi, e, dall’altro, ne ha sminuito la conoscenza linguistica perché ancora a livello basilare, mentre ha poi valorizzato alcuni elementi negativi come la mancanza di legami familiari in Italia e l’indisponibilità di una sistemazione abitativa autonoma.
Così facendo è stato commesso un errore, chiariscono i giudici di Cassazione, poiché in Tribunale non è stata operata, ai fini del riconoscimento della protezione, una valutazione unitaria e complessiva della posizione del soggetto, isolando i due elementi positivi (lavoro e lingua) e non dando alcun rilievo all’apprezzabile sforzo per l’inserimento lavorativo. Inoltre, non si è considerato che la vita privata non consiste solo nelle relazioni familiari ma anche in quelle relazioni che si instaurano nell’ambiente lavorativo e che non è ostativa di per sé la circostanza che il radicamento sia stato conseguito durante la pendenza della domanda di protezione internazionale. Difatti, normativa alla mano, la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o privata, pur se il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori.

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