Ambito pensionistico: ecco quando è applicabile la cosiddetta ‘opzione donna’

Essa può riguardare soltanto le lavoratrici che, al momento della domanda, non abbiano ancora maturato i requisiti ordinari per il diritto alla pensione e intendano avvalersi della facoltà di anticipare l’accesso al pensionamento accettando il calcolo contributivo della prestazione

Ambito pensionistico: ecco quando è applicabile la cosiddetta ‘opzione donna’

In materia di ‘opzione donna’ in ambito pensionistico, la relativa disciplina ha natura eccezionale e derogatoria rispetto al regime ordinario di accesso al pensionamento, perseguendo esclusivamente la finalità di consentire un accesso anticipato al trattamento pensionistico rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi ordinari innalzati dalla riforma. Di conseguenza, essa è applicabile soltanto alle lavoratrici che, al momento della domanda, non abbiano ancora maturato i requisiti ordinari per il diritto alla pensione e intendano avvalersi della facoltà di anticipare l’accesso al pensionamento accettando il calcolo contributivo della prestazione, restando invece precluso l’utilizzo dell’istituto quale strumento di mera scelta del trattamento economicamente più favorevole da parte di chi sia già in possesso dei requisiti ordinari.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 20128 del 16 giugno 2026 della Cassazione), i quali hanno di conseguenza dato ragione all’INPS, legittimandone la scelta di negare ad una signora il diritto di accedere alla pensione di anzianità sperimentale secondo le regole della cosiddetta ‘opzione donna’.
Smentito completamente il giudice d’Appello, il quale aveva sostenuto che la previsione di legge non limita in alcun modo l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità alle lavoratrici che non abbiano maturato i requisiti del regime ordinario e può essere invocata anche da chi già possieda tali requisiti, allo scopo di fruire di un trattamento pensionistico d’importo più elevato.
A fronte delle obiezioni sollevate dall’istituto previdenziale, i magistrati di Cassazione richiamano i dettagli della vicenda, osservando che la signora ha chiesto, nel giugno del 2015, all’INPS la liquidazione della pensione di anzianità, alla luce della riforma delle pensioni, riforma datata 2004 e che ha confermato in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a cinquantasette anni per le lavoratrici dipendenti e a cinquantotto anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste nel 1997.
Ll’INPS ha respinto la domanda della donna, sul presupposto che questa avesse già maturato gli ordinari requisiti per la pensione anticipata (quarantuno anni e sei mesi di contributi) e non avesse dunque titolo per avvalersi del prepensionamento secondo la cosiddetta ‘opzione donna’.
Per i giudici di Cassazione è legittimo il diniego opposto dall’istituto previdenziale alla richiesta avanzata dalla signora.
Ciò perché il legislatore ha configurato la ‘opzione donna’ come una forma di accesso anticipato al pensionamento e come deroga a una disciplina improntata al progressivo innalzamento dei requisiti anagrafici. Emblematico, a tale riguardo, è il fatto che la previsione di legge si affianchi ad altre ipotesi di esenzione, volte a mantenere inalterati i previgenti requisiti di accesso alla pensione, e s’inquadri in un più ampio contesto di fattispecie di ultrattività dei requisiti previsti dalla precedente normativa.
Strutturata come deroga ai nuovi e più rigorosi requisiti prescritti dalla medesima legge, la disciplina del 2004 persegue la precipua finalità di accordare il trattamento pensionistico in anticipo rispetto agli altri assicurati.
Tale ratio è immanente a una normativa così congegnata: l’obiettivo di esentare dall’applicazione degli ordinari criteri di accesso alla pensione si può evincere in modo inequivocabile dal dato testuale, dalla connessione sistematica delle disposizioni, dalle modalità applicative dell’assetto delineato a regime dal legislatore. Inoltre, la disciplina normativa, proprio per la sua valenza derogatoria, non può che essere interpretata in coerenza con la sua finalità e con i requisiti costitutivi che la delimitano, senza tramutarsi in improprio strumento di scelta del trattamento più favorevole, a beneficio di chi abbia già maturato i requisiti ordinari di accesso alla pensione e intenda lucrare i vantaggi correlati all’applicazione del sistema contributivo.
Per tale scopo, il legislatore appresta – e assoggetta a regole stringenti – un apposito strumento: la ‘opzione donna’, appunto. In senso contrario non milita il richiamo al favor che ispira la disposizione in parola e all’ampia portata semantica della formula oramai invalsa ‘opzione donna’, in quanto il favor e la facoltà attribuita dalla legge devono trovare concreta attuazione nell’alveo che la legge stessa ha tracciato.
Difatti, la norma non ha certo riguardo al quantum della pensione – posto che, anzi, si pone nell’ottica tutt’affatto diversa del contenimento della spesa pensionistica – ma è diretta a concedere un’agevolazione temporale nell’attribuzione del trattamento pensionistico rispetto al nuovi criteri, più rigidi, di attribuzione previsti dalla riforma del 1995 e dalle sue successive modifiche.

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