Aliud pro alio con annessa risoluzione se il bene consegnato presenta difformità rispetto alle previsioni europee

Fondamentale appurare l’inidoneità funzionale allo scopo economico-sociale della res promessa

Aliud pro alio con annessa risoluzione se il bene consegnato presenta difformità rispetto alle previsioni europee

Configura aliud pro alio, che dà luogo all’azione di risoluzione, la consegna del bene che, presentando difformità nelle sue componenti rispetto alle previsioni europee, si riveli funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 10111 del 18 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo al pagamento di una fornitura di tubi in PVC-U.
Per la società acquirente, accusata di non avere provveduto al saldo – per una cifra di poco superiore ai 17mila euro – a titolo di saldo delle fatture emesse per la fornitura, i tubi consegnati erano privi della necessaria certificazione ed erano stati, perciò, restituiti senza pagarne il prezzo e proponendo, quindi, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita e di risarcimento del danno, quantificato in circa 26mila euro.
Per i magistrati di Cassazione le obiezioni sollevate dalla società acquirente sono assolutamente solide, anche alla luce del principio secondo cui, in tema di compravendita, il vizio redibitorio e la mancanza di qualità promesse o essenziali, presupponendo l’appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna di aliud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti, ricadendosi dunque nel campo di operatività della garanzia edilizia in senso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), con riferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, e nella mancanza di qualità essenziali quando – in ragione delle alterazioni subite – la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, a un tipo o a una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell’ambito dello stesso genere, e nella consegna di aliud pro alio, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita. Quest’ultimo istituto presuppone che la causa concreta che aveva giustificato l’atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile (in ragione dell’accertamento del fatto che le caratteristiche del calcestruzzo fornito non fossero, a monte, assolutamente adatte a realizzare la pavimentazione industriale, per l’appartenenza della cosa fornita ad altro genere merceologico, alla stregua della minore capacità di resistenza dedotta), tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e i connessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia la mera carenza di requisiti.
Soffermandosi in particolare sui materiali edili, essi possono o recare la marcatura ‘CE’, la quale attesta la loro conformità alle relative norme nazionali, ad un benestare tecnico europeo rilasciato secondo la prevista procedura oppure alle specificazioni tecniche.

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