Trattative interrotte, salta il rapporto di collaborazione: il risarcimento va calcolato anche tenendo presenti le potenziali occasioni perse
Ristoro economico per la parte pronta a siglare l’accordo e rimasta invece a bocca asciutta
Fondamentale il riferimento ad un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro e che non può derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà del soggetto qual è necessariamente l’elargizione di liberalità, sia pure da parte dei familiari
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera