Danni arrecati dal vettore nella consegna della merce: ne risponde anche il venditore

Impossibile sostenere che il venditore sia libero da ogni responsabilità mediante la consegna della merce al vettore

Danni arrecati dal vettore nella consegna della merce: ne risponde anche il venditore

Nel contratto di vendita, in assenza di prova di un accordo tra venditore e acquirente circa l’effettuazione della consegna tramite vettore, non trova applicazione il Codice Civile laddove consente al venditore di liberarsi dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore. In tale ipotesi, l’obbligazione di consegna e custodia del bene permane in capo al venditore fino alla definitiva traditio, con la conseguenza che questi risponde, Codice Civile alla mano, dei danni cagionati dal vettore durante le operazioni di consegna, in quanto ausiliario del debitore nell’adempimento dell’obbligazione. Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 28727 del 7 novembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo l’acquisto di mille litri di gasolio per riscaldamento e, soprattutto, la non adeguata consegna presso la casa del compratore. Nello specifico, secondo il compratore, l’autista dell’automezzo ha eseguito lo scarico del prodotto nella cisterna di sua proprietà in modo non corretto, non accorgendosi di una fuoriuscita di prodotto con spandimento del gasolio sul terreno circostante ed imbibizione delle fondamenta dell’abitazione, tanto da rendere necessarie opere di bonifica con una spesa pari a circa 90mila euro, e ad essere responsabile è anche la società che gli ha venduto il gasolio. Condivisa dai giudici la visione proposta dal compratore, secondo cui il venditore (e mittente), su cui incombeva l’onere di provvedere alla consegna del gasolio, non si è liberato per effetto dell’avvenuto affidamento del gasolio al vettore, incaricato della consegna a casa del compratore., e che, al contrario, proprio dall’obbligazione di custodia e di consegna del bene (gasolio) facente capo al venditore, deve trarsi la diversa conseguenza che il venditore risponde, nei confronti dell’acquirente, anche del fatto colposo imputabile al vettore che ha provveduto al trasporto del bene mobile da un luogo ad un altro. Analizzando la documentazione a disposizione, è evidente il difetto di prova di un accordo tra il venditore e l’acquirente che la consegna del gasolio sarebbe stata effettuata tramite vettore. Ciò significa, osservano i giudici, che fra le obbligazioni principali del venditore rientrava proprio quella di consegnare la cosa al compratore, con annesso obbligo di custodia. In sostanza, finché la cosa non viene trasferita materialmente al compratore, il venditore è obbligato a conservarla nella consistenza materiale e giuridica sussistente all’epoca del contratto. Perciò, il vettore, in base ai principi generali sanciti dal Codice Civile, deve essere considerato terzo ausiliario del venditore (e mittente), il quale, in caso di perdita o avaria (totale o parziale) della merce, risponde verso il compratore (e destinatario) del fatto doloso o colposo del vettore. Tirando le somme, nella vicenda oggetto del processo, deve escludersi che il venditore si sia liberato dall’obbligazione mediante la consegna del gasolio al vettore, essendo viceversa tenuto a consegnarlo e a custodirlo sino alla definitiva traditio al compratore. E gravando le operazioni di consegna sul venditore sino al loro completamento, deve ritenersi che il fornitore (e mittente) risponde verso l’acquirente dei danni cagionati nell’esecuzione delle operazioni dal vettore.

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