Contraffatte le firme di due clienti: licenziato il dipendente di ‘Poste’
Legittimo il provvedimento adottato dall’azienda. Grave il comportamento tenuto dal lavoratore
Fondamentale il riferimento ad un carattere di stabilità destinato a valere nel tempo futuro e che non può derivare da un evento incerto e non dipendente dalla volontà del soggetto qual è necessariamente l’elargizione di liberalità, sia pure da parte dei familiari
In generale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d’opera